Picarelli&Partners si sta occupando della problematica circa il mancato raccordo della disciplina giuslavoristica, rispetto alla normativa fallimentare nel caso di trasferimento di aziende in crisi. Infatti, mentre l’art.2112c.c. prevede che in caso di trasferimento il rapporto di lavoro continui con il cessionario e sia il cedente che il cessionario rimangano obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, l’art.105, 4° co. L.F. prevede che “è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento”. Il mancato raccordo risulta oggi superato nel nuovo Codice della Crisi, riforma che ha reso chiaro l’intento del legislatore di sollevare il cessionario dalla responsabilità dei debiti maturati dal cedente, a prescindere sia dal numero dei lavoratori in essere, sia dalla conclusione o meno dell’accordo sindacale. La proroga della sua entrata in vigore tuttavia sta creando non poche incertezze. In attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Codice, i dubbi interpretativi permangono. Il referente dell’area giuslavoristica per lo Studio è l’Avv. Sara Pierini.