Il Tribunale di Ancona ha recentemente ritenuto ammissibile la domanda di fallimento presentata in proprio dal debitore, pendente il termine decadenziale di cui all’art. 186 L.F. ed in assenza di domande di risoluzione del concordato omologato da parte dei creditori, ritenendo che il fallimento autonomo costituisce un evento che, sovrapponendosi al concordato in corso di esecuzione, produce sullo stesso i medesimi effetti della risoluzione, senza che questa debba essere dichiarata, impedendo in via definitiva l’attuazione del concordato per oggettiva impossibilità.
La procedura è stata seguita dalla partner Sabrina Catalani.