Lo Studio, nell’assistere la società T….. C….. Srl, nell’ambito di una procedura ex art.182 bis e septies L.F. presso il Tribunale di Ascoli Piceno, ha ottenuto, quale primo “caso” nel menzionato Tribunale, l’accoglimento dell’istanza ex art. 182 bis, comma 6 e 7, L.F. al fine di permettere all’imprenditore di ottenere che ai creditori sia vietato di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Lo Studio, di prassi, nell’approcciarsi all’analisi della situazione economico-finanziaria ed, in particolar modo, alla composizione delle passività ed attività societarie ha da sempre prestato una grande attenzione allo strumento di cui all’art. 182 bis L.F. e ciò ancor di più a seguito dell’introduzione dell’art. 182 septies.
Tale strumento, infatti, oltre a presentare dei minori costi rispetto ad una procedura concorsuale, non richiede l’applicazione della par condicio creditorum ma, soprattutto, permette al debitore di giungere al superamento della propria crisi aziendale attraverso delle trattative per lo più di tipo privatistico che prevedendo un’ampia libertà in ordine alla definizione dei rapporti, al fine di ottenere la percentuale di consensi richiesta dalla Legge per il deposito dell’Accordo.
Sebbene l’istituto degli “Accordi di Ristrutturazione dei Debiti”, già ampiamente diffuso da tempo nella prassi di molte legislazioni straniere quale efficace strumento per la risoluzione negoziale della crisi dell’impresa, sia stato ufficialmente riconosciuto anche nell’ordinamento italiano a partire dalla riforma del 2006, questo risulta essere ancora uno strumento poco utilizzato dagli operatori del diritto che, nella maggior parte dei casi se non nella quasi totalità, preferiscono ricorrere a vere e proprie Procedure Concorsuali al fine di superare lo stato di crisi in cui incorrono le società (secondo una ricerca condotta nel 2015 dal centro Claudio De Matté Research della Sda e dal centro Entrepreneurial Lab dell’Università degli studi di Bergamo, dall’entrata in vigore di tale strumento si contavano solo 675 accordi di questo tipo su un totale di 896.779 procedure concorsuali).